La Corte di Appello di Napoli, accertata l’esistenza di un fido di fatto, riconosce il diritto della correntista alla ripetizione delle somme dalla data di chiusura del conto.
È di qualche giorno fa (giugno 2022) il successo ottenuto dallo Studio Legale Polizzy che ha difeso una società propria cliente nei confronti di un primario istituto di credito in materia di anatocismo.
La Corte di Appello di Napoli, infatti, confermando l’orientamento, pressoché pacifico, secondo il quale per i contratti di apertura di credito anteriori alla L. 154/92, non sia necessaria la forma scritta non rientrando, detti contratti, nella categoria dei contratti formali, ha precisato, tra le altre cose, che per quanto attiene al limite del fido:
“…la durata delle esposizioni a saldo passivo non rappresenta un requisito essenziale e specifico del fido, bensì una mera accidentalità, che dipende dal dipanarsi concreto dei rapporti tra correntista e banca, vieppiù ove si consideri che la prestazione che incombe sull’operatore bancario è limitata alla messa a disposizione di somme a favore del correntista, il quale può decidere, in autonomia, se e/o come e per quanto tempo usufruirne. In secondo luogo, non è vero che la carenza del suddetto elemento rende impossibile ragguagliare un eventuale limite di fido all’esposizione debitoria massima raggiunta: se così fosse, non si capirebbe come ha fatto la Banca ad applicare le C.M.S., che sono calcolate proprio sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento. Avendo appurato l’esistenza di un fido di fatto, non caratterizzato da una predeterminazione del limite massimo dell’ affidamento, va condiviso il ragionamento del consulente secondo il quale “si potrà ritenere che i versamenti eseguiti quando il conto era in passivo hanno tutti carattere di versamenti ripristinatori della provvista, e pertanto, in risposta al quesito ‘chiarisca l’eventuale sussistenza di versamenti solutori nel corso del rapporto’, risulta accertato che non sussiste alcun versamento che abbia carattere solutorio nel corso del rapporto”.
Ne consegue che la prescrizione del diritto della correntista alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca iniziava a decorrere solo dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, quindi, alla data di introduzione del presente giudizio non era ancora maturata.”
In conseguenza di quanto sopra evidenziato, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda formulata dalla correntista ed ha condannato il primario istituto di credito restituire le somme indebitamente addebitate nella misura di €.324.947,47.