Azione di sfratto per finita locazione: lo Studio Polizzy rappresenta e difende il conduttore

La revoca del diritto di recesso da parte del conduttore non consente l’emissione dell’ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio in assenza della formale disdetta del contratto di locazione

Sussistono gravi motivi per non concedere l’ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio di un immobile in presenza di una revoca del diritto di recesso precedentemente esercitato ed in assenza della formale disdetta del contratto di locazione.

Lo Studio Legale Polizzy ha rappresentato e difeso, innanzi al Tribunale di Napoli, in un’azione di sfratto per finita locazione, un conduttore, il quale dopo aver correttamente esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di locazione, era stato costretto, per motivi sopraggiunti legati al giudizio di separazione con il coniuge, a revocare il suindicato recesso. A fronte di tale revoca, tuttavia, il locatore non provvedeva a comunicare al conduttore la formale disdetta del contratto di locazione nei termini di legge per cui lo stesso si rinnovava per un ulteriore periodo. L’organo giudicante, quindi, in linea con la tesi difensiva articolata dallo Studio Legale Polizzy ha precisato che:

“…ritenuto, quindi, che l’opposizione dell’intimato non consente la convalida e comporta la necessità di una pronuncia in merito alla richiesta, avanzata in via subordinata, di emissione dell’ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva; rilevato, sotto tale profilo, che pur non risultando l’opposizione fondata su prova scritta, sussistono gravi motivi ostativi all’emanazione del richiesto provvedimento di provvisorio rilascio, fondati sulla questione giuridica relativa alla ammissibilità o meno della revoca del recesso;… P.Q.M. rigetta la richiesta di parte intimante volta alla concessione dell’ordinanza provvisoria di rilascio; dispone il mutamento del rito ai sensi dell’articolo 667 c.p.c. e fissa all’uopo l’udienza ex art.420 c.p.c.”

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