Competenza del G.O. per le azioni possessorie nei confronti della Pubblica Amministrazione

È competente il giudice ordinario per le azioni possessorie nei confronti della P.A. quando il comportamento di questa non sia ricollegabile ad un formale provvedimento amministrativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di beni, dei quali il privato vanti il possesso.

È questo il principio di diritto enunciato, sia in primo che in secondo grado, dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio per reintegra nel possesso e/o cessazione e della molestia e turbativa nel possesso, nel quale lo Studio Legale Polizzy ha rappresentato e difeso un privato nei confronti di un Comune della provincia napoletana al quale l’Ente Locale aveva improvvisamente e senza alcuna ragione impedito l’accesso ai terreni di cui era proprietario mediante la sostituzione del catenaccio del cancello e l’apposizione di un cartello recante la scritta “Vietato l’accesso”.

Il competente Tribunale adito, accogliendo le argomentazioni difensive dello Studio, ha precisato che:
“In via preliminare va osservato che le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ed avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di beni, dei quali il privato vanti il possesso. Ove risulti, invece, sulla base del criterio del “petitum” sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo (ex multis cfr. Cass. civ., sez. un. n. 15155/2015; Cass. Civ. n. 10285/12; Cass. Civ. n. 24563/10; Cass. civ., sez. un. n. 15469/2009; Cass. Civ. n. 24764/2009; Cass. civ., sez. un. n. 23561/2008, Cass. civ. n. 10375/2007; Cass. civ. n. 4633/2007). Nel caso di specie, ai fini dell’identificazione del petitum sostanziale, risulta che il ricorrente non ha esperito alcuna azione di annullamento di provvedimenti od atti adottati dal Comune di………… nell’esercizio di pubblici poteri ma ha agito al fine di far accertare la lesione del possesso da parte dell’amministrazione comunale, consistita nell’impedire l’accesso ai terreni mediante la sostituzione del catenaccio posto a chiusura del cancello. Ne deriva che, alla luce delle suesposte considerazioni, non è configurabile una connessione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi tale da giustificare la concentrazione della tutela innanzi al giudice amministrativo.”

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